|
TUTELA DELLE ACQUE
Legislazione di
riferimento:
D.Lgs. 11 Maggio 1999,
n. 152 - Modificato nel 152/2006.
Decreto legislativo
recante disposizioni sulla tutela delle acque dall‘
inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 258.
Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,
a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile
1998, n. 128.
DELIBERA REGIONALE
E.R. n. 1053 del 9 Giugno 2003
Direttiva concernente
indirizzi per l’ applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999
n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 258
recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall’ inquinamento.
Riferimenti di
particolare interesse per l' identificazione della
tipologia di scarico e la scelta dell' impianto di
depurazione idoneo dalla
DELIBERA REGIONALE
E.R. n. 1053:
Punto 5) Criteri
per l’ assimilazione delle acque reflue industriali alle
acque reflue domestiche
(Art. 28, comma 7,
lettera e).
Tabella A
Definizione e caratterizzazione dei sistemi di
trattamento delle acque domestiche derivanti da
insediamenti, installazioni ed edifici isolati con
recapito diverso dalla rete fognaria
(art. 27, comma 4).
Tabella B Criteri
applicativi dei sistemi di trattamento delle acque
reflue domestiche derivanti da insediamenti,
installazioni ed edifici isolati con recapito diverso
dalla rete fognaria
(art. 27, comma 4).
In merito ai sistemi
di trattamento definiti dalla Tabella A si tiene a
precisare che, nel rispetto dei criteri definiti dalla
tabella B, tutte le tipologie di impianti definiti (fitodepurazione,
filtro percolatore aerobico e/o anaerobico, ossidazione
totale ad aerazione prolungata, biodisco, ecc.) sono
conformi alla normativa e quindi ACCETTABILI dagli enti
preposti all’ autorizzazione allo scarico.
L’ ente preposto al rilascio dell’ autorizzazione allo
scarico NON PUO’ vincolare la scelta ad uno solo degli
impianti Indicati nella Tabella A (a meno di precise e
dettagliate prescrizioni).
VEDI DELIBERA REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 1053
DEL 9-6-2003
|