Dal Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (che sostituisce
il Decreto Legislativo n.152 dell’11 maggio 1999)
Art. 113: “Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed
ambientali, leRegioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territori, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle
acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l’eventuale autorizzazione”.
Dalla Legge della Regione Lombardia n.62 del 27 maggio 1985
Art. 20: Sono acque di prima pioggia “quelle corrispondenti,
per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente
distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai
fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15
minuti”.
Dalla Delibera della Giunta dell’Emilia-Romagna n.286 del
14/2/05
Punto 2-V: Sono acque di prima pioggia: “i primi 2,5-5 mm di
acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie
scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate
si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti”
Punto 3.1: “…il volume di “acque di prima pioggia” da
contenere e/o da assoggettare all’eventuale trattamento, di norma, sia compreso
nei valori di 25-50 mc per ettaro, da riferirsi alla superficie contribuente in
ogni punto di scarico effettivamente soggetta ad emissione”. “Il parametro più
elevato di 50 mc per ettaro si applica, alle superfici contribuenti comprese in
aree a destinazione produttiva/commerciale”.